Come già anticipato su questi schermi, il Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211sull’emergenza carceri («Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri») è stato convertito definitivamente in Legge dalla Camera dei Deputati lo scorso 14 febbraio, ed è suscettibile di correzioni in sede di coordinamento formale, in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” . La novità più importante è che vengono dimezzati i tempi massimi previsti per la convalida dell’arresto e del fermo, che passano da 96 ore a 48 ore. Più specificatamente, e fra le varie, viene novellato l’art. 558 c.p.p. al IV comma che, ora così recita «se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto , per la convalida e il contestuale giudizio entro quarantotto ore dell’arresto» (art. 1). Infatti, d’ora in poi «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito» salvo quanto disposto dal citato art. 558, dopo il cui IV comma sono stati inseriti due altri commi (IV-bis e IV-ter), che prevedono che l’arrestato/fermato sia trattenuto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora (ex art. 284 c.p.p., che disciplina i famigerati “arresti domiciliari”), «… o in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato … presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno in consegna l’arrestato» (art. 1 cit.). Tranquilli: «… se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità e di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito …», ovvero: in galera! Anche se in attesa di udienza di convalida e di essere afflitti da eventuali misure cautelari, come si usava nell’era pre-Severino (il nostro nuovo Guardasigilli/collega, chiamata dal Prof. Monti nel proprio supergoverno di supertecnici). Il Procuratore della Repubblica dovrà vigilare che vengano intraprese le necessarie misure organizzative per garantire il dimezzamento del termine temporale per l’udienza di convalida dell’arresto: l’inosservanza di tale obbligo è nuova ipotesi di illecito disciplinare per il suddetto magistrato (art. 2, con cui si è modificato l’art. 123 norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. di cui al D.Lvo 28 luglio 1989 n. 271; art. 2-ter che modifica il D.Lvo 23 febbraio 2006 n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, all’art. 2). Confermato l’innalzamento della soglia da 12 a 18 mesi di pena detentiva per poter usufruire dell’esecuzione presso il domicilio della stessa pena di cui alla Legge 26 novembre 2010 n. 199, ribattezzata “svuota-carceri” (misteriosamente), che ha subito altri ritocchi (art. 3). Ancora, ed infine, segnaliamo nella nuova legge appena sformata «le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di cui all’art. 3-ter, fissato al 1° febbraio dell’anno prossimo. La chiusura dei cosiddetti “O.P.G.” era stata decisa da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008: trattasi di argomento (per noi) di grande interesse su cui ritorneremo … |