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Per la Cassazione niente carcere obbligatorio per Alex e i suoi "drughi"
del 06-02-2012
di Rodolfo Capozzi




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La custodia cautelare in carcere per i reati sessuali non può essere automaticamente obbligatoria, nemmeno se l’accusa provvisoria a carico degli indagati sia il reato di violenza sessuale di gruppo (di cui all’art. 609-octies c.p.), uno dei crimini più odiosi e spregevoli che neanche il genio di Stanley Kubrick rende sopportabile sul grande schermo (nella foto, in una famosa scena di “Arancia Meccanica” [“Clockwork Orange”, 1971] dove Alex e i suoi “drughi” compiono un bestiale stupro di gruppo). Lo ha deciso la III Sezione Suprema Corte di Cassazione, in sede penale, con una recente pronuncia (n. 4377/2012, Presidente Viale) con cui trova applicazione la sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2010 n. 265 con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 275, III comma c.p.p. (come modificato dall’art. 2 de D.L 23 febbraio 2009 n.11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009 n. 38) nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis I comma (prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nel caso concreto, i giudici della Cassazione accoglievano il ricorso dei difensori di due ventenni (accusati di aver abusato di una ragazza) contro l’ordinanza del Tribunale di Roma (ovvero della III Sezione che esplica le funzioni di c.d. “Tribunale della libertà” nel gergo giornalistico-forense) con cui si confermava la custodia cautelare in carcere. La III Sezione del “Palazzaccio” (come sapete, il soprannome dato alla Corte di Cassazione qui a Roma) non tanto sulle circostanze di fatto (dal tempo trascorso fra episodio e la querela, alle risultanze mediche, giudicate “modeste”) ma soprattutto in riferimento alla nuova disciplina cautelare sui reati sessuali (ed anche sul reato di omicidio), introdotta con la “dura” novella del 2009 di cui sopra, e su come il Giudice delle leggi (ovvero la sopra citata Corte Costituzionale, o “Consulta”) ne ravvisava l’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 della carta costituzionale e del correlato principio di eguaglianza, di violazione di quello dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e del principio della finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost. La Consulta “demoliva” con una serie di pronunce (in particolare, oltre la citata n. 265/10 anche con la sentenza 9 maggio 2011 n. 164) l’automatismo obbligatorio del carcere come misura cautelare, precisando come «la disciplina della materia debba essere improntata al criterio del “minor sacrificio necessario” … secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo [il Legislatore] una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale» prefigurando (sempre il vituperato Legislatore) «meccanismi “individualizzanti” di selezione del trattamento cautelare, coerenti e adeguati alle esigenze cautelari configurabili nelle singole fattispecie concrete» (Corte Cost. sent. n. 164/11). Anche la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo (C.E.D.U.), precisava la “nostra” Corte di Cassazione, censurava l’automatismo della custodia cautelare in carcere per i reati sessuali («delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia cautelare» per la C.E.D.U.). Inoltre, secondo le toghe rosse del “Palazzaccio” «la ragionevolezza del regime introdotto nel 2009 non può essere fondata sull’esigenza di risposta dell’allarme sociale per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale», così come le esigenze di prevenzione generale (per cui «la minaccia della pena serva a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi» come chiarisce la migliore dottrina penalistica in commercio) «non può essere considerata fra le finalità della custodia preventiva». Insomma, Alex e i suoi “drughi” vanno giudicati, anche in sede cautelare, caso per caso …

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