La Suprema Corte di Cassazione prende posizione contro il c.d. “abuso del processo” anche in sede penale, con la pronuncia a Sezioni Unite 29 settembre 2011 (depositata il 10 gennaio scorso) n. 155, Presidente Lupo, Relatore Di Tomassi, ricorrente Rossi. La sentenza enunciava diverso principio per cui «la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e provvedimenti del giudice, e si applica anche agli atti e provvedimenti del giudice ,e … anche al termine della redazione della sentenza», ma ha trattato anche di altro, ed in particolare del c.d. “abuso del processo”. La figura viene elaborata da dottrina e giurisprudenza sullo “sviamento del potere” proprio del diritto amministrativo: ovvero quando le parti pongono in essere condotte volte, mediante l’uso strumentale di facoltà legittime, a conseguire fini estranei a quelli per cui dette facoltà sono loro attribuite. L’abuso in parola nasce in sede di processo civile, e suscitava diversi interventi del Giudice di legittimità, specie in tema di regolamento di giurisdizione, istituto particolarmente abusato per la capziosa dilazione del processo. Ma il caso preso recentemente in esame dalle Sezioni Unite in sede penale ha dell’incredibile: trattasi di imputato che usava e abusava della facoltà concessagli dall’art. 108 c.p.p. di revocare il suo difensore e di nominarne uno nuovo, che tosto rivendicava il diritto (il difensore nominato di fresco) «a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». I giusti ermellini statuivano che la norma (che disciplina anche i casi di rinuncia e incompatibilità del difensore) si presta ad un uso arbitrario, tanto da sfociare in una vera e propria patologia processuale «quando l’arbitrarietà degrada a mero strumento di paralisi o di ritardo e il solo scopo è la difesa dal processo, non nel processo: in contrasto e a pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo e celebrato in tempi ragionevoli». E dunque, non provoca alcuna lesione del diritto di difesa e non dà luogo a nullità anche la condotta del Giudice che respinge l’ennesima richiesta di “termine a difesa” e rinvia l’udienza per un numero di giorni inferiori a quello indicato dall’art. 108 cit. Riflessioni simili valgono anche per altri istituti quali la ricusazione, la deduzione di nullità inesistenti, l’elusione delle notifiche, le plurime sostituzioni del difensore: tutto per dilatare i tempi e guadagnare tempo per la prescrizione. Ma assumeva, negli ultimi tempi, dignità culturale – e persino giuridica - la scuola di coloro tesi che occorre difendere l’imputato – costi quel che costi - non solo nel processo e dal processo … superfluo aggiungere che esempi noti di imputati eccellenti che utilizzavano platealmente, le proprie prerogative istituzionali per difendersi dal processo, non davano il buon esempio. |