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"Gola Profonda", la Cassazione e la libertà di stampa
del 05-02-2012
di Rodolfo Capozzi




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Fu “Gola Profonda” (poi disvelatosi come Mark Felt, vicedirettore dell’F.B.I.), fonte anonima e confidenziale, a suggerire a Carl Bernstein e Bob Woodward (impersonati sul grande schermo da Dustin Hoffman e Robert Redford nel film “Tutti gli uomini del Presidente” [All President’s Men, 1976, di Alan J. Pakula, nella foto]) giornalisti d’assalto del “Washington Post”, a “seguire i soldi” per venire a capo dello scandalo “Watergate”, che costò le dimissioni al Presidente degli U.S.A. Richard Nixon. Le fonti anonime, insomma, sono indispensabili al giornalismo investigativo, specie quando vuole svelare le malefatte del Potere. Bene, la nostra Corte di Cassazione scende in campo per difendere il segreto delle fonti dei giornalisti. Con la recente sentenza della II Sezione 9 dicembre 2011 – 29 dicembre 2011 n. 4858, Presidente Esposito, Relatore Macchia; P.M. – difforme – Macchia, ricorrente Massari, i supremi ermellini hanno accolto il ricorso di un redattore a cui erano stato sequestrati «supporti telefonici ed informatici», essendo lo stesso giornalista gravato dell’accusa di aver diffuso notizie coperte da segreto istruttorio. Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Trani aveva rifiutato la restituzione degli stessi, perché a suo avviso il diritto costituzionalmente protetto invocato dal giornalista (quello del libero esercizio della professione di giornalista) veniva, in questo caso, “compresso” dalla esigenza di tutela della collettività, «compito che … il diritto penale interno s’incarica di assolvere». I Pubblici Ministeri titolari delle indagini avevano decretato la restituzione degli stessi beni (considerati oggetto del reato) previa cancellazione dei dati in memoria. Probabilmente il Nostro presentava opposizione al G.I.P. ai sensi dell’art. 263, III comma c.p.p., sulla decisiva circostanza della necessaria “cancellazione” dei dati come condizione per la restituzione degli apparati elettronici. Il G.I.P. decideva con ordinanza ai sensi dell’art. 127, VII comma c.p.p.,, con cui decideva rigettava la richiesta di restituzione, contro la quale il giornalista proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte statuisce come il sequestro del materiale costituisca anche una violazione della libertà di espressione perché può condurre gli inquirenti ad individuare le fonti alle quali il professionista aveva garantito l’anonimato, pregiudicando non solo la futura attività del giornalista ma persino l’immagine del giornale. Il sequestro in questione (mezzo di ricerca della prova) non si giustificherebbe neanche per rintracciare gli autori del reato: la tutela delle fonti va salvaguardata e può essere derogata solo se il provvedimento in questione rappresenti la extrema ratio per raccogliere prove utili a perseguire il reato. L’art. 200 comma III c.p.p. tutela, infatti, il segreto professionale anche per i giornalisti «relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni». Ma dal “Palazzaccio” (il nomignolo che i romani hanno dato alla sede della Corte di Cassazione) precisano che non basta un nesso di “pertinenzialità” fra le notizie e il tema dell’indagine per disporre un sequestro che, nel caso de quo, non poteva essere disposto e neanche mantenuto. Una buona notizia per tutte le “Gole Profonde” d’Italia …

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