La Corte di Cassazione spalanca le porte all’abogado (anche italiano) stabilito in Italia? La Suprema Corte, Sezioni Unite civili, con la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 sancisce che l’ordine degli avvocati non possa negare l’iscrizione all’elenco speciale (istituito con l’art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, che ha attuato la Direttiva dell’Unione Europea 98/5/CE) riservato agli avvocati comunitari c.d. “stabiliti” (ovvero «il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati» art. 3, lett. “d” D. Lvo n. 96/01), ivi compreso il praticante abilitato italiano che va a laurearsi in Spagna, e poi torna nel Belpaese per esercitare la nobile professione forense. Il Giudice di legittimità ha escluso ogni possibilità, sia per gli ordini forensi locali che per il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), di frapporre ostacoli alle direttive 98/5/CE (sopra menzionata) e quella 5/36/CE, in materia. L’abogado ricorrente (italiano) vince la battaglia, persa dapprima con l’Ordine degli Avvocati di Palermo e successivamente con il C.N.F. L’ordine palermitano eccepiva che la direttiva 98/5/CE, invocata, si applicherebbe solo ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l’abilitazione. Il C.N.F., dal canto suo, subordinava l’iscrizione allo svolgimento di un tirocinio pratico presso un legale abilitato e al superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Il ricorrente aveva adito la – ormai nota - procedura di stabilimento/integrazione fissata dalla direttiva di cui sopra. L’iscrizione all’elenco speciale è subordinato alla prova dell’iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro; e bisogna anche accordarsi con un avvocato iscritto all’albo italiano (art. 8, D.Lvo n. 96/01). Dopo tre anni di attività in Italia sarà poi possibile (all’abogado) iscriversi all’albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine di aver svolto «esercizio effettivo e regolare della professione», e per “esercizio” si intende quello «reale dell’attività professionale esercitata senza interruzioni» (art. 12, D.Lvo n. 96/01). Invece, chi volesse ottenere immediatamente il riconoscimento del proprio titolo e il conseguimento della relativa qualifica, dovrebbe sottoporsi ad una prova attitudinale (quella di cui all’art. 8 del D.Lvo 27 gennaio 1992 n. 115, che «consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza») su materie «scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione» (D.Lvo n. 115/92, art. 8, II comma). Ovviamente, la stragrande maggioranza degli avvocati “stabiliti” (abogados in testa) evita accuratamente la prova attitudinale in questione, e preferisce aspettare serenamente il decorso dei tre anni contentandosi, nel frattempo, – nelle prestazioni giudiziali – di «agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori» (D. Lvo n. 96/01 art. 8). Che dire a riguardo? Comprendiamo le perplessità e le resistenze del C.N.F. e dei Consigli dell’Ordine di mezza Italia, a riguardo (vista la nota crisi economica – e non solo economica - dell’avvocatura italiana). Ma occorre anche aggiungere che la procedura in questione è perfettamente legale, come ha confermato il Supremo Giudice. E dunque: vieni avanti … abogado! |