Rilanciamo (da “Il Sole 24Ore”) una notizia importante di quelle che passano sotto silenzio o quasi, ed invece degne di nota. Dal 1° gennaio 2012 il tasso degli interessi legali aumenta di un punto, dal 1,5% al 2,5%, in conseguenza della crescita dell’inflazione e dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario. Lo ha stabilito un decreto del Ministero dell’Economia del 12 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre. Il decreto in questione integra l’art. 1284, I comma del codice civile [c.c.] (denominato «saggio degli interessi») che prevede che il tasso degli interessi legali viene, appunto, determinato con un decreto ministeriale «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno». L’aumento riguarda, innanzitutto, i crediti liquidi ed esigibili, in riferimento all’art. 1282 c.c., ovvero quelli determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o che siano gravati da condizioni sospensive. Questi crediti producono, infatti, interessi di diritto nella (appunto) misura legale. Lo stesso saggio si applica anche agli interessi dovuti al venditore sul prezzo pattuito (c.d. «compensativi»), anche se non ancora esigibile (se il bene venduto, e consegnato all’acquirente, produca frutti o altri proventi: si veda art. 1499 c.c.). L’art. 1224 c.c. prevede che anche gli interessi “moratori” (ovvero quelli a seguito della costituzione in mora del debitore) producono interessi legali dal giorno della mora, «anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno», ma se gli interessi moratori erano stati contrattati come superiori a quelli legali, i primi si devono nella stessa misura: si veda art. 1224 c.c.). La lezioncina di diritto civile sulle obbligazioni finisce qui (ma rileggetevi anche l’art. 1282 cit. al secondo comma): fatevi bene i conti per capire se vi abbiamo dato una buona o cattiva notizia …
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