Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (nella foto, in una immagine di archivio) ha dato la sua “benedizione” alla riforma dell’ordinamento forense, ovvero del Regio Decreto (sì: nel nostro ordinamento dispiegano ancora vigenza decreti del - non - compianto Re Vittorio Emanuele III di Savoia) 27 novembre 1933 n. 1578, ovvero la nostra vetusta legge professionale. Il Capo dello Stato lo ha fatto implicitamente in un messaggio inviato alla VII conferenza nazionale dell’avvocatura, organizzata nella Capitale dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.: sedicente organo di rappresentanza della avvocatura italiana, la cui esistenza è ignorata da moltissimi colleghi, specie i più giovani). Il Presidente Napolitano (nei modi e negli atti più regale di qualsiasi monarca - più o meno costituzionale - che ci sarebbe potuto capitare, specie se proveniente da Casa Savoia) ha scritto ai duemila colleghi assiepati nella conferenza che «occorrono riforme incisive e di ampio respiro che razionalizzino l’organizzazione giudiziaria, snelliscano i processi, assicurino la certezza del diritto e corrispondano alle esigenze collettive di sicurezza … il contributo dell’avvocatura è certamente essenziale in ragione del fondamentale ruolo di tutela dei diritti dei cittadini che ad essa affida la Costituzione: ruolo che impone anche la pronta definizione di un organico e condiviso progetto di riforma dell’ordinamento forense». E giù (meritatissimi) applausi dei delegati. Esiste in materia un disegno di legge (d.d.l.) di riforma, approvato al Senato della Repubblica ma attualmente fermo alla Camera dei Deputati, in Commissione Giustizia. Ne abbiamo parlato – in questa rubrica - un anno fa: nel d.d.l. citato – ovvero il n. 1198-A, votato il 23 novembre dell’anno scorso - sono contenute diverse novità. Vengono reintrodotte le tariffe come indici di riferimento minimo e massimo per la determinazione degli onorari (art. 12), torna il divieto del c.d. “patto quota-lite”(art. 12, comma VII), vengono riservate – in linea di massima - agli avvocati le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale (ma «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate», art. 2 comma VI), viene – infine - permessa la pubblicità «purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa» (art. 6). Aspettiamo, anzi continuiamo ad aspettare. Dalla conferenza emergono anche dati poco allegri per le condizioni reddituali della nostra vituperata categoria professionale. Nel 2010 (dati riferiti alle dichiarazioni pervenute il 31 ottobre 2011) il reddito medio annuo degli avvocati italiani girava intorno ai 47.822 euro, ovvero -2% rispetto a quello del 2009. Ovviamente se la passano peggio i giovani avvocati (categoria a cui appartiene lo scrivente, seppur non più giovanissimo): i togati fra i 24 e i 29 anni hanno un reddito di poco superiore ai 15.000 euro, mentre quelli fra i 60 e i 64 anni guadagnano più di 102.000 euro. Le donne, nel 2010, registrano un reddito medio molto più basso degli uomini (27.542 euro versus 62.583). Quindi lanciamo un avviso a tutti quelli che telefonano agli studi legali (compreso lo scrivente) per venderci qualsiasi cosa (ivi compresi tende, vestiti su misura, abbonamenti a riviste e prodotti di bellezza): chiamate i dentisti e lasciateci soli con il nostro dolore. |