Insieme al reato di “stalking” (ovvero il delitto di “atti persecutori” di cui all’art. 612bis c.p.) il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, introduceva all’art. 8 anche la procedura di “ammonimento” con il quale il Questore invita lo “stalker” a «tenere una condotta conforme alla legge»: l’istituto, previsto «fino a quando non è proposta querela», servirebbe a ridurre a più miti consigli il persecutore (come quello interpretato da Robert De Niro nel film “The Fan – Il mito” diretto da Peter Abrahams nel 2009, dove lo “stalkizzato” è Wesley Snipes, campione di baseball oggetto delle attenzioni patologiche di un fan …, nella foto). La pena per il delitto di cui all’art. 612bis c.p. è poi aumentata se il fatto viene commesso da un soggetto “ammonito” (art. 8, comma III, D. L. n. 11/09). Forse anche per questo lo stesso non esita a notificare e poi depositare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio. Ma attenzione: la giurisprudenza amministrativa tutela questo delicatissimo potere cautelare in capo alla Pubblica Amministrazione. Con una recente sentenza (19 agosto 2011 n. 2099 Pres. Giordano, Est. Celeste Cozzi) il T.A.R. Lombardia – III Sezione - ha respinto il ricorso presentato da un “ammonito” sancendo che il provvedimento in parola «assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva», e dunque non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (comunicazione esclusa dalla stessa norma qualora «non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento»). Inoltre si è statuito che l’amministrazione non è tenuta all’audizione preventiva del destinatario del provvedimento, il quale non è – logicamente - neppure a conoscenza della sussistenza del procedimento, e questo per via delle «esigenze cautelari e di celerità connesse a tale tipologia di atti». Infine, i giudici amministrativi scrivono che «non si può censurare il comportamento dell’amministrazione che abbia adottato con immediatezza il provvedimento di ammonimento su richiesta della vittima», ovvero il giorno dopo la proposizione della domanda (circostanza, quest’ultimo, che è stata oggetto di motivo di lagnanza nel ricorso). E’ più che sufficiente, per irrogare il provvedimento, la documentazione depositata – debitamente visionata da chi di dovere - e «l’allegazione dei fatti posti a fondamento dell’istanza .. con particolare riferimento alle azioni di pedinamento e di intercettazione ambientale …». Fan dello “stalking”, siete avvisati. Anzi, ammoniti. |