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» Avetrana: il silenzio degli innocenti e la mancata rimessione

Avetrana: il silenzio degli innocenti e la mancata rimessione
del 21-11-2011
di Rodolfo Capozzi




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Due notizie relative al processo per l’omicidio di Sarah Scazzi (barbaramente trucidata il 26 agosto dell’anno scorso, con modalità degne del film “Il Silenzio degli Innocenti” [“The Silence of the Lambs”, 1992 di Jonathan Demme, nella foto]), per cui proprio oggi Cosima Serrano e Sabrina Misseri sono state rinviate a giudizio davanti alla Corte di Assise di Taranto, dal locale Giudice per l’udienza preliminare dr. Pompeo Carriere. Lo stesso illuminato G.U.P. ha avuto il buon senso di assolvere (perché il fatto non sussiste) i tre legali coinvolti nella vicenda: Emilia Velletri, già difensore di Sabrina Misseri ed accusata di concorso di soppressione di atti veri (art. 490 c.p.), Gianluca Mongelli, imputato di tentato favoreggiamento personale e soprattutto l’Avv. Francesco De Cristofaro, già difensore di Michele Misseri, incredibilmente imputato per il reato di patrocinio [o consulenza] infedele, ai sensi dell’art. 380 c.p. Delle (ridicole) accuse mosse allo stimato collega del Foro di Roma abbiamo già parlato diffusamente, in questa rubrica, lo scorso 17 luglio. Ora ci fa piacere annunciarne l’assoluzione, e dato che lo stesso è stato incolpevolmente accusato ci auguriamo che, riconosciuto innocente, non rimanga ora in silenzio e prenda tutte le iniziative del caso. Dello stesso tormentato processo, va data l’ulteriore notizia per cui la Suprema Corte di Cassazione ha depositato, lo scorso 16 novembre, le motivazioni della sentenza n. 41715/11 con cui veniva respinta l’istanza di rimessione con cui si chiedeva di spostare il procedimento da Taranto a Potenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., istanza presentata dai difensori della Sabrina Misseri. La norma in parola (intitolata «casi di rimessione») è stata emendata dall’art. 1, comma I della Legge 7 novembre 2002 n. 248 (c.d. “Legge Cirami). Nel caso in questione, secondo gli augusti ermellini, non veniva «in alcun modo comprovato che la massiccia campagna mediatica sviluppatasi in tutto il territorio nazionale abbia in alcun modo influito, menomandola, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie dei magistrati di Taranto e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza». Il Giudice di legittimità bacchetta duramente i mass-media, rei di aver celebrato «processi virtuali e paralleli» alimentando una «morbosa ed esasperata attenzione» intorno al delitto, mortificando il «il principio di pari dignità di ogni persona». Da notare che l’Avv. De Cristofaro, sopra citato, non partecipava in alcun modo all’orgia mediatica. Ancora, secondo i giudici del “Palazzaccio” risulta indimostrata «la negativa incidenza causale sul sereno e obiettivo esercizio della funzione giudiziaria e sull’adozione dei singoli provvedimenti, dei commenti proliferati sui social network, aperti ai commenti e ai contributi di una pluralità di persone dislocate in varie parti del territorio nazionale». Insomma, il clamore suscitato sul web e la iperattenzione/sovraesposizione giornalistico-televisiva si sarebbero registrati comunque, anche se il processo fosse stato spostato a Potenza; mentre non si sono riconosciute sussistere in loco (a Taranto) quelle «gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicando la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica» di cui al citato art. 45.

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