La Suprema Corte “ammorbidisce” i criteri di applicazione della misura cautelare per gli indagati/imputati per l’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n, 309? Ovvero per i trafficanti di droga alla Tony Montana, il leggendario “Scarface”, interpretato da Al Pacino nel film omonimo del 1983 diretto da Brian De Palma (nella foto). Il Giudice di legittimità avrebbe, infatti, iniziato ad applicare la sentenza del 19 luglio 2011 n. 231 della Corte di Costituzionale, con cui si dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma III, secondo periodo c.p.p. come modificato dall’art. 2 del D. L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38. L’arresto giurisprudenziale, or ora citato, del Giudice delle leggi dichiarava incostituzionale la norma citata «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 [di cui sopra, N.d.R.] … è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure». Bene, in una recentissima sentenza, depositata l’11 novembre scorso – come riporta “Il Sole24 Ore” –, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione chiarirebbe (finalmente) che tocca al Giudice valutare caso per caso l’opportunità della applicazione della misura cautelare in carcere, che non può considerarsi automatica e imprescindibile. Nell’articolo (invero non molo chiaro) del solitamente puntuale giornale di Confindustria si legge che «toccherà all’autorità giudiziaria definire la misura cautelare più opportuna, tenendo conto del fattore tempo … che potrebbe comunque condurre a dover rimodulare la sentenza in relazione all’effettiva e concreta pericolosità dell’imputato». Attendiamo, ora, di leggere per esteso la sentenza citata (della VI Sezione penale al “Palazzaccio”). C’è da dire che il Giudice delle leggi aveva stabilito come il Legislatore, in questa delicata materia (afferente ai «limiti di legittimità delle misure cautelari), dovesse predisporre «una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale» secondo «il modello della “pluralità graduata”» ed altresì prefigurare «criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare, coerenti ed adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti». La stessa Corte Costituzionale aveva concluso nello stesso senso (ovvero escludendo l’automatica applicazione della misura cautelare in carcere) anche per i delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010) che per l’omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011), dato che «la presunzione assoluta [di adeguatezza della sola custodia carceraria] sancita dalla norma censurata va … trasformata … in presunzione solo relativa». Ben detto: in materia penale – ed in particolar modo in tema di misure cautelari restrittive della libertà personale - meno presunzioni assolute ci sono, meglio è.
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