Come sanno i bene informati, con la L. 14 settembre 2011 n. 148 è stato convertito con modifiche il D. L. 13 agosto 2011 recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo sviluppo», emanato in fretta e furia dal Governo dopo i duri moniti della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia. Nella stessa legge all’art. 2 comma 36-vecies semel vi sono anche novità importanti per i reati tributari di cui al D. Lvo 10 marzo 2000 n. 74 (inerente la «nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»). La novella servirebbe a combattere l’evasione fiscale (una vera e propria moda e tragedia nazionale: la foto a fianco rappresenta l’evasore fiscale vero e proprio parassita sociale secondo l’Agenzia delle Entrate). E’ stato, innanzitutto, abrogato il terzo comma, sia dell’art. 2 che dell’art. 8, del D. Lvo n. 74/2000 che prevedevano, in relazione – rispettivamente – ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, delle diminuzioni di pena (sulla cui qualificazione giuridica vi è tuttora un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: circostanze attenuanti a effetto speciale o autonome ipotesi di reato attenuate di quelli contemplati nei primi due commi di entrambi gli articoli citati?). Il Legislatore ha poi abbassato le soglie di punibilità dei reati che hanno ad oggetto le dichiarazioni previste dagli artt. 3, 4, 5 del Decreto citato (ovvero: «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici», «dichiarazione infedele», «omessa dichiarazione»). Ancora, «la novella è singolarmente intervenuta sull’istituto della sospensione condizionale della pena» come ha chiosato l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. E’ stato introdotto all’art. 12 del Decreto di cui sopra il comma 2-bis: per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D. L.vo medesimo, il beneficio in parola non trova applicazione nel caso in cui ricorrano congiuntamente due condizioni: ovvero che l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume di affari e che lo stesso ammontare sia superiore a tre milioni di euro. Modifiche anche sul piano processuale, anche se non in seno al c.p.p.: con il citato art. 2 comma 36-vicies semel si aggiunge un comma secondo bis all’art. 13 del D. L.vo 74/2000 che prevede che per tutti i ivi delitti considerati il patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. possa chiedersi solo «solo qualora la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2», ovvero quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento venga effettuato il pagamento della estinzione dei debiti tributari collegati alle condotte criminose. Infine, la novella è altresì intervenuta sull’entità dell’abbattimento della pena conseguente alle condotte riparatorie del primo comma del sopra citato art. 13, contenendola entro 1/3 (prima la diminuzione era prevista fino alla metà della sanzione irrogata in concreto). Le nuove norme procedurali si applicheranno «ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione» (art. 2 comma 36-vicies bis L. n. 148/11). Poco comprensibili, sotto il profilo logico-giuridico, le nuove norme sulla sospensione condizionale (la novella sarebbe incompatibile con i reati commessi da contribuenti che non sono soggetti I.V.A. o che non hanno presentato la dichiarazione I.V.A., nei cui casi non sarebbe possibile operare alcun riferimento al volume d’affari per il calcolo percentuale del 30% di cui sopra), mentre il divieto di patteggiamento, in caso di mancata estinzione dei debiti tributari, potrebbe aumentare il numero dei processi. Sono alcune delle critiche avanzate dal sopra citato Ufficio del Massimario del Supremo Giudice (Cfr. relazione n. III/30/2011). La lettura della stessa relazione consolida il legittimo sospetto per cui i Supremi Ermellini ritengano che il nostro Legislatore «non ce capisce niente» (come si dice a Roma) … |