Il Mondo intero è inorridito nell'apprendere che la fontana del Moro, realizzata nel 1654 da Giovan Antonio Mari su un bozzetto di Gian Lorenzo Bernini, che adorna Piazza Navona, a Roma, è stata danneggiata lo scorso 3 settembre. L’autore dello sfregio è un romano di 52 anni poi fermato (ma perché privo di documenti), tale Mauro Magi, il quale avrebbe dichiarato di aver compiuto l’insano gesto per attirare l’attenzione «a causa di problemi personali che ho avuto per vicende con la magistratura» (il Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi, in questo non è solo). Per il Sig. Magi (che si è detto sorpreso che nessuno avesse tentato di fermarlo) è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dr. Filippo Steidl, la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario (ex art. 222 c.p., che va letto in combinato disposto con l’art. 62 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, ovvero la legge sull’ordinamento penitenziario, e l’art. 111 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, regolamento della L. n. 354/75, che indicano, in modo più politically correct, gli «ospedali psichiatrici giudiziari» come istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza in luogo dei «manicomi giudiziari») su richiesta del Procuratore aggiunto di Roma, dr. Pietro Saviotti e del Pubblico Ministero presso la stessa Procura capitolina, dr. Francesco Minisci. In Italia, non ci sono normative e regolamenti quali quelli che sperimenta sulla sua pelle Jack Nicholson/Randle Patrick Mc Murphy (nella foto) nel film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (One flew over the cuckoo’s nest, 1975) di Milos Forman, tanto da rimanerne lobotomizzato … Nel nostro civilissimo ordinamento, le misure di sicurezza sono state introdotte per neutralizzare la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti che «abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato» (art. 202 c.p.), ma che non siano imputabili o comunque non punibili e abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato o è probabile che ne commettano altri (art. 203 c.p.). Ma la misura in parola (il ricovero in manicomio/ospedale psichiatrico) si applica verso coloro che sono affetti – evidentemente – da infermità psichica. Per gli sfortunati appartenenti a questa categoria era dapprima prevista una presunzione di pericolosità sociale (requisito soggettivo dell’applicazione di una misura di sicurezza). Ma, dapprima la Corte Costituzionale nel 1972, poi la successiva abrogazione di ogni forma di presunzione di pericolosità sociale (per cui oggi questa deve essere previamente accertata dal Giudice), hanno creato una situazione paradossale ed assai critica, per cui «allo stato attuale della legislazione, non è prevista alcuna forma di trattamento (neppure extraospedaliero) per il soggetto prosciolto per infermità psichica che sia ritenuto socialmente non pericoloso», come chiosano gli illustri Fiandaca&Musco. Praticamente, finché il “matto” non ne combina una grossa e non viene acchiappato e dichiarato “socialmente pericoloso”, nessuna misura può essere presa nei suoi confronti. Nel frattempo, per farsi notare, lo stesso spesso risolve di prendere a martellate qualche gioiello artistico nostrano. Il disagio psichico – abbandonato a se stesso - diventa, dunque, plasticamente e socialmente degrado urbano e si salda con l’ignominiosa incuria in cui lasciamo il nostro patrimonio artistico … |