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Finalmente norme penali contro il "capolarato" e lo sfruttamento del lavoro
del 23-08-2011
di Rodolfo Capozzi




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Lo sgradito (per molti cittadini/contribuenti) Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 («Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo», G.U. n. 188 del 13 agosto scorso) ovvero la Manovra-Bis 2011 commissionata al Governo dalla B.C.E. e dalla Banca d’Italia contiene anche qualche novità positiva. Contro il c.d. “caporalato”, ovvero il bieco – e assai diffuso nel Belpaese - sfruttamento del lavoro irregolare, è stato introdotto al codice penale l’art. 603-bis («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»). La nuova ipotesi incriminatrice sanziona «chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori» (art. 603-bis I comma c.p.). Si specifica altresì cosa debba intendersi per “sfruttamento”, indicando degli indici presuntivi per la sua sussistenza quali «la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato» (art. 603-bis II comma n. 1 c.p.) o «la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria alle ferie» (art. 603-bis II comma n. 2 c.p.), le violazioni alla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro e la «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni allogiative particolarmente degradanti» (art. 603-bis II comma nn. 3,4 c.p.). Vengono previste anche delle circostanze aggravanti specifiche (nel senso penalistico del termine, ovvero che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà) quali il fatto che vengano reclutati (e sfruttati) più di tre lavoratori, o soggetti minori in età non lavorativa e che i lavoratori “intermediati” siano stati esposti a «situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro» (art. 603-bis III comma c.p.). Non mancano in caso di condanna – previste dall’aggiunto art. 603-ter c.p. - anche pene accessorie, particolarmente dure, quali l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, e relativi subcontratti. E’ anche prevista – sempre in caso di condanna - l’esclusione per due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, o di altri enti pubblici o dell’Unione Europea (sempre all’art. 603-ter c.p.). Che il Legislatore abbia finalmente ascoltato i moniti del Capo dello Stato sulle c.d. “morti bianche”? Ne avremo conferma solo quando le norme in questione vedranno concreta applicazione in tutto il territorio nazionale …

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