Negli ultimi 4 anni – ovvero dalla promulgazione della Legge 3 agosto 2007 n. 124 che ha riformato il «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto») - ogni richiesta di accesso a informazioni coperte da segreto di Stato (oggi prevista dall’art. 39, comma VII della L. n. 124/07) è stata di fatto negata. Trattasi di una inchiesta (o forse qualcosa di più) del giornalista Claudio Gatti per “Il Sole24Ore”: lo stesso Gatti nel periodo di tre anni presentava ben 13 istanze di accesso agli inconfessabili segreti inerenti alle stragi impunite italiane (da quella di Ustica del 2 agosto 1980 al ruolo di Ordine Nuovo nella c.d. “strategia della tensione”, iniziata con la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969)! Ma il D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), organismo di coordinamento fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’A.I.S.E. (Agenzia informazioni e sicurezza esterna, ovvero l’ex-SISMI) e l’A.I.S.I. (Agenzia informazioni e sicurezza interna, ovvero l’ex-SISDE) opponeva sempre un cortese, ma fermo, rifiuto. Eppure il sopra citato art. 39 al comma XI dispone che «in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale [ovvero – nell’ordine – delitti come devastazione, saccheggio e strage, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, strage, NdR]» mentre il sopra citato comma VII stabilisce in quindici anni la durata massima del segreto di Stato, al massimo prorogabile di altri quindici anni su iniziativa del Presidente del Consiglio (art. 39, comma VIII, L. n. 124/07). Viene inoltrato anche un ricorso al T.A.R. Lazio redatto dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano): ma l’augusto Tribunale amministrativo con la sentenza n. 5368/2011 rigetta lo stesso. La richiesta sarebbe stata troppo vaga e «meramente esplorativa» tanto da costringere «l’amministrazione a una complessa attività di elaborazione, ricostruzione e incrocio di una rilevante mole di informazioni al fine di estrapolare da un corpo di documenti quelli, solo presumibilmente corrispondenti all’interesse dell’istante». Troppa fatica, insomma … scrive l’arguto Gatti che per avere accesso a documenti per loro stessa definizione segreti, classificati e riservati occorre – nella istanza di accesso - fornire il loro numero di protocollo preciso? Eppure il T.A.R. non ha negato i condivisi principi di trasparenza posti alla base della L. n. 124/07 stigmatizzando il concetto di «permanente inaccessibilità dei documenti degli Organismi informativi». Basti solo pensare che negli Stati Uniti opera già dal 1966 il FOIA (“Freedom of Information Act”) norma che ha aperto a giornalisti e storici gli archivi di stato U.S.A., garantendo l’accesso anche a documenti classificati. In Italia, invece, al momento i segreti di Stato, teoricamente “accessibili” per legge, rimangono di fatto ancora segreti, e gelosamente custoditi dalla Burocrazia. |