I vicini di casa possono essere alquanto noiosi e molesti (ne sa qualcosa il personaggio – il grigio e annoiato Earl Keese - interpretato da John Belushi nell’omonimo suo ultimo film interpretato insieme all’amico Dan Aykroyd, nel 1981 e diretto da John G. Avildesen). Ma nella realtà le cose non vanno sempre a finire bene come nella finzione cinematografica (Earl fuggirà con l’ingombrante ma affascinante vicino di casa, alla ricerca di nuove avventure ed emozioni), e spesso interi condomini sono alla mercé di veri e propri “stalker”, privi di scrupoli. Ebbene, lo “stalking” (ovvero il delitto di “atti persecutori” di recente conio, art. 612bis c.p.) può considerarsi anche “condominiale”, secondo la Corte Suprema di Cassazione in sede penale (V Sezione, sent. 25 maggio 2011, n. 20895). L’infallibile Giudice di legittimità ha statuito che per potersi configurare il reato in questione non si debba per forza offendere una singola e determinata persona, respingendo il ricorso di un cittadino torinese (terrore dei suoi sfortunati condomini), che si è visto confermare la condanna a due anni di reclusione. Per applicare la norma è sufficiente – per così dire – che il soggetto abbia l’abitudine di … rincorrere ogni gentildonna di qualsiasi età incontrata nel palazzo, chiuderla nell’ascensore, minacciarla di morte e insultarla per strada (le singole condotte dell’imputato coinvolgevano e turbavano, dunque, indirettamente tutte le donne residenti nel condominio). Si allarga, insomma, il “perimetro” e il catalogo delle minacce e moleste contemplate nell’art. 612bis citato: «la minaccia rivolta a una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia … l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza a un genere turba di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». L’arresto giurisprudenziale in questione ammette, inoltre, il concorso fra il reato di “stalking” e quello di violenza privata (art. 610 c.p.): mentre gli atti persecutori afferiscono alla sfera emotiva della persona offesa, costringendola a cambiare abitudini e stili di vita, il delitto ex art. 610 cit. costringe la vittima a fare/non fare, tollerare od ometterne qualcosa. Dunque, il reato di “atti persecutori” si può ben considerare “speciale” (ex art. 15 c.p., nel senso che prevale come norma speciale su una “generale”, perché la prima contiene tutti gli elementi contenuti nella prima oltre ad ulteriori elementi c.d. “specializzanti”) rispetto a quelli di minacce e molestie, mentre la violenza privata si può imputare in concorso al persecutore seriale. “Stalkers” di tutto il Condominio-Mondo, tremate! |