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» Carcere: fine emergenza mai. Nuovi diritti per le madri detenute? Seconda parte

Carcere: fine emergenza mai. Nuovi diritti per le madri detenute? Seconda parte
del 21-05-2011
di Rodolfo Capozzi




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... abbiamo già parlato [si veda articolo del 30 aprile scorso in questa rubrica, NdR ] della Legge 21 aprile 2011 n. 62, ancor prima che venisse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011 (quindi entrata in vigore proprio oggi) inerente «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1974 n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», che ha introdotto nuove norme tese a favorire il rapporto fra madre e figlio minore in pendenza del procedimento e del processo penale e, successivamente, durante l’esecuzione della pena. Dobbiamo completare ora il discorso, dopo aver trattato degli interventi sul codice di rito circa le misure cautelari applicabili nel corso del procedimento penale. La Legge n. 62/11, infatti, ha previsto anche modifiche nella Legge n. 26 luglio 1975 n. 354 sull’Ordinamento Penitenziario (O.P.). Andiamo speditamente per ordine. L’art. 2 della L. n. 62/11 ha inserito nell’O.P. l’art. 21-ter rubricato «visite al minore infermo», che prevede - al comma I - la possibilità per la madre imputata, condannata o internata (o per il padre che si trovi nelle stesse condizioni) la possibilità di recarsi a trovare il figlio minore (anche non convivente) in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza o, in caso di urgenza, del Direttore dell’Istituto. Invece, con il II comma dello stesso nuovo art. 21-ter O.P. è stata introdotta la possibilità per ciascun genitore, nelle condizioni di cui sopra, di assistere il minore durante le visite specialistiche, se siano relative a gravi condizioni di salute e qualora il minore (anche non convivente) abbia meno di dieci anni. Il beneficio viene autorizzato dal Giudice competente: per l’imputato, il Giudice di cognizione procedente, per la condannata il Magistrato di Sorveglianza (così come per i c.d. “permessi di necessità” di cui all’art. 30 O.P.). Poi, l’art. 3, comma I della L. n. 62/11 modifica le ipotesi di detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma I, lett. “A” O.P., riservate a donne incinte o madri di figli minori di dieci anni, aggiungendo al catalogo dei luoghi di detenzione domiciliare (abitazione, altro luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura) le c.d. “case famiglia” protette. Questa norma (come la precedente sopra esposta) è subito applicabile, a differenza delle modifiche introdotte (in tema di misure cautelari per le madri detenute di figli minori di sei anni) all’art. 275, comma IV c.p.p., dove le “case famiglia protette” rischiano di restare lettera morta [si veda sempre articolo citato dello scorso 30 aprile, NdR]. L’art. 3, comma II della L. n. 62/11 modifica, invece, la detenzione domiciliare “speciale” di cui all’art. 47-quinquies O.P. destinata alle madri detenute con prole non superiore a dieci anni (e applicata, solitamente, a chi ha lunghe pene da eseguire). Si è introdotto all’articolo ora citato il comma I-bis, con cui si è precisato in quali luoghi e con quali modalità, le interessate possano espiare un terzo della pena da scontare o 15 anni in caso di ergastolo alternativamente alla detenzione. Tale “frazione” della pena può eseguirsi presso un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. “ICAM”), o in alternativa (se non vi sia pericolo di fuga o di recidiva) in abitazione, o in altro luogo di privata dimora oppure in luogo di cura, assistenza o accoglienza; in mancanza delle soluzioni ora citate, è prevista la possibilità di usufruire del beneficio in casa famiglia protetta, ove istituita. Le madri condannate per un delitto di cui all’elenco dei c.d. “reati ostativi” di cui all’art. 4-bis O.P. (ovvero i reati considerati più gravi e indici di pericolosità sociale, da quelli di terrorismo all’associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche l’omicidio e la rapina aggravata dalla violenza) sono però escluse da tale beneficio. Anche quest’ultima norma è diventata immediatamente applicabile con l’entrata in vigore della L. n. 62/11. Ma l’emergenza carcere quando finirà?




 






 




 










 




 






 




 


















 




 






 




 










 




 






 




 


































 




 






 




 










 




 






 




 


















 




 






 




 










 




 






 




 


 

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