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» No al carcere obbligatorio per il sospetto omicida

No al carcere obbligatorio per il sospetto omicida
del 14-05-2011
di Rodolfo Capozzi




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La Consulta assesta un'altra picconata al c.d. “pacchetto sicurezza”, ovvero le “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori [c.d. “stalking”]” introdotte dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni con la L. 23 aprile 1009 n. 38. Con la sentenza n. 164, depositata lo scorso 12 maggio, il Giudice delle leggi ha deciso che per l’indagato per il reato di omicidio volontario (crimine di cui viene accusato anche il perfido – ma fascinoso – Alex nel film “Arancia Meccanica” [A Clockwork Orange, 1971] di Stanley Kubrick, dove è interpretato da Malcom Mc Dowell) non deve essere comminata obbligatoriamente la misura cautelare in carcere, ma è possibile applicare anche misure cautelari gradate. Si tratta del giudizio di legittimità costituzionale sul contestato art. 275, comma III, secondo e terzo periodo, c.p.p. (come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 11/09) che introduce obbligatoriamente la custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» per il reato di omicidio volontario (ex art. 575 c.p.) e per altri gravi delitti (l’induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni). Ricorderete tutti che il nostro Alex, prima di diventare un omicida, era anche uno “stupratore abituale”. La norma impugnata è stata dichiarata in costituzionalmente illegittima ove non si faccia salva «l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». I nostri pochi, ma attenti, lettori-navigatori ricorderanno che la Corte costituzionale con la sentenza 7 luglio 2010 n. 265 aveva già “bocciato” la stessa norma, introdotta con il citato D.L. n.11/09, nella stessa parte in cui - qualora sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai agli artt. 600bis, I comma, 609bis, 609quater C.p. (ovvero: induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni di cui sopra)- si applichi all’indagato/imputato solo ed esclusivamente la durissima misura cautelare “inframuraria”. Veniva stabilita, infatti, l’estensione automatica a quanto previsto dal c.p.p. per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (e affini), in materia – appunto - di custodia cautelare. E così come per la sent. n. 265/10, anche nell’arresto giurisprudenziale oggi in commento, si stabiliva che la materia doveva essere costituzionalmente ispirata al principio del “minor sacrificio necessario”, in base al quale la compressione della libertà personale dell’indagato/imputato va contenuta entro i limiti minimi indispensabili atti a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. E dunque, anche questa volta la norma in questione violava l’art. 3 Cost. per l’ingiusta parificazione dei delitti considerati con quelli di Mafia, l’art. 13, I comma, Cost. «quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia infine l’art. 27, II comma, Cost. in quanto attribuiva alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena».

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