Lo scorso 30 marzo è stato definitivamente approvato al Senato il disegno di legge n. 2568/2011 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori» teso a favorire il rapporto fra questa “particolare categoria di madri e i loro figli, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena. Da premettere che sono stati segnalati una cinquantina di casi di donne detenute con figli sopra i tre anni, costrette a tenerli con loro in carcere. Non molti, hanno osservato alcuni: anche troppi – secondo altri - per un Paese civile. Le nuove norme sono intervenute sia sul codice di procedura penale che sull’ordinamento penitenziario (ovvero la L. n. 375/75). In questa sede esaminiamo solo le novità inerenti al codice di rito, riferite alle misure cautelari che si applicano in pendenza del procedimento penale. Innanzitutto, è stato aumentato da tre a sei anni il limite di cui all’art. 275, IV comma c.p.p., di età del figlio minore teso ad escludere la custodia in carcere per la madre del bambino o per il padre (in caso di grave impedimento o decesso della madre), anche se la misura “intramuraria” rimane possibile qualora vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. E’ stato anche introdotta la possibilità (all’art. 285bis c.p.p.) della «custodia cautelare in istituti a custodia attenuati per detenuti madri» (ribattezzati “ICAM”, sulla falsariga dei già esistenti “ICAT”: istituti o sezioni a custodia attenuati per tossicodipendenti). Di ICAM al momento ne esiste uno solo, a Milano, grazie ad una convenzione realizzata con la Provincia. Ma il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) sarebbe all’opera per realizzarne altri (in virtù dell’avvenuto stanziamento di 11,7 milioni di euro). Si è innovato, infine, anche l’art. 284 c.p.p. che regola l’istituto degli arresti domiciliari (altra significativa misura cautelare, ovviamente meno afflittiva di quella carceraria): è stato aggiunto all’elenco dei luoghi in cui si può soffrire la misura in parola (oltre al luogo di abitazione, ai luoghi di privata dimora ed ai luoghi pubblici di cura ed assistenza) anche la “casa famiglia protetta” («ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta» recita la norma, che rischia di rimanere - al solito - lettera morta). Perché? Perchè il Ministero della Giustizia (con apposito decreto ed entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge) deve decidere ora le caratteristiche di questi case protette (ma a riguardo - a differenza degli ICAM – nella legge non è stato previsto alcun stanziamento). Non basta: nella disciplina transitoria della (buona) novella legislativa si stabilisce che le nuove norme entreranno in vigore non prima del 1° gennaio 2014, a meno che – eventualità assai remota - il Governo non attui prima il suo piano straordinario penitenziario («fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata»). Il piano in questione prevede una serie di interventi per fronteggiare l’emergenza-carceri (dalla costruzione di nuove strutture al riempimento dei vuoti d’organico della polizia penitenziaria), ma al momento ha “partorito” solo la Legge 26 novembre 2010 n. 199 sulla esecuzione domiciliare della pena ai condannati a cui rimane da scontare meno di un anno (c.d. “svuota carceri”). Morale della favola: fino all’inizio del 2014 anche le madri-detenute “custodite” all’ICAM di Milano, al compimento del terzo anno della propria progenie , si vedranno applicare le norme ordinarie in materia di misure cautelari, con conseguente – e traumatico – loro distacco dal minore … [continua]. |