I gentili clienti sono avvisati: se il vostro avvocato (dopo avervi prima pazientemente ascoltato e poi amorevolmente assistito e difeso e comunque tollerato e sopportato …) vi caccia con “le cattive” fuori dalla porta, non potete lamentarvi: non è un reato! O meglio non è detto che lo sia: spieghiamoci meglio. La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione, con la sentenza n. 3014 con udienza pubblica del 17 dicembre 2010, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 27 gennaio, ha annullato la condanna per un collega torinese che aveva costretto «con violenza la cliente che rifiutava di uscire dallo studio professionale … ad allontanarsi dallo stesso, con ciò arrecando alla donna lesioni personali, a seguito di urto con il montante della porta». La Corte di Appello di Torino aveva ritenuto che la condotta posta in essere dal risoluto legale (che si vedeva modificata l’originaria imputazione dal reato di violenza privata – ai sensi dell’art. 610 c.p. – in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, ex art. 393 c.p.) non potesse «essere scriminata dalla esimente della legittima difesa, neppure dalla necessità di difendere il proprio diritto all’inviolabilità del proprio domicilio, posto che tale diritto ben poteva essere tutelato richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine». La gravata sentenza escludeva pure la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., dell’esercizio di un diritto, in quanto «la stessa non sussiste allorché il diritto sia esercitato con la violenza o la minaccia in una situazione in cui il titolare possa ricorrere all’autorità giudiziaria, intendendo con tal dizione anche il ricorso alle forze dell’ordine». Veniva altresì esclusa la possibilità per l’appellante di ricorrere alla legittima difesa, il quale, condannato, ricorreva allora alla Corte di legittimità. Essa riteneva non infondato il suo ricorso, statuendo che la possibilità di ricorso al Giudice di cui ai reati previsti e puniti dagli artt. 392 e 393 c.p. «non possa essere ritenuto sussistere ogni qualvolta si sia realizzata una situazione di fatto che risulti idonea … ad ostacolare la tempestiva adozione del provvedimento di tutela da parte dell’autorità [giudiziaria, NdR] stessa». E pertanto, il comportamento di chi «trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “jus excludendi” va apprezzata come comportamento, suscettibile di valutazione ai sensi del capoverso dell’art. 614 cod. pen. [ovvero il reato di violazione di domicilio, che commette anche chi si trattiene nell’abitazione altrui - o in un altro luogo di privata dimora - «contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo», appunto il c.d. “jus excludendi”], e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben può essere scriminata …». In altre parole, caro cliente, se ti ordino di lasciare immediatamente il mio studio legale, te ne devi andare, e pure di corsa! Infatti lo studio professionale non è un luogo aperto indiscretamente al pubblico, e in esso il professionista può ben esercitare lo “jus excludendi” di cui sopra, nei confronti delle persone che egli non ritenga di ammettere in loco per qualsiasi motivo non contrario alla legge (Cfr. Cass. pen., V Sez., sent. n. 5879/97 Rv. 206905). E dunque: sentenza di impugnazione annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello sopra citata, con correlato obbligo di attenersi ai principi di diritto enunciati «valutando e comparando la condotta di entrambe le parti contrapposte … e, laddove non esclusa la sussistenza dello jus excludendi in capo all’imputato, se l’autotutela, in concreto realizzata, abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza, non funzionali al mero allontanamento della “cliente” dallo studio del professionista». Condividiamo più che mai tali sacrosanti e saggi principi di diritto, e confessiamo pubblicamente di aver tenuto recentemente una condotta simile a quella del collega torinese. E che saremmo pronti porla in essere nuovamente anche domani, se necessario. Cliente avvisato, mezzo salvato … |